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[1]Le condizioni per l'esercizio delle linee da affidarsi all'industria privata sono quelle contenute nel capitolato, allegato A, eccetto che per le linee di carattere locale, comprese nel gruppo 3 limitatamente alla linea 21 e nei gruppi 4, 14, 15, 16, 17 e 18, per le quali il Governo del Re e' autorizzato a modificare il capitolato predetto per adattarlo alla speciale natura delle linee stesse, ferme restando le caratteristiche dei piroscafi in riguardo al tonnellaggio ed alla velocita'.
[2]I piroscafi adibiti alle linee del gruppo 1, ad eccezione della linea 3, e quelli dei gruppi 7, 16, avranno la sede di armamento in Palermo. Quelli delle linee del gruppo 2, ad eccezione delle linee 5, 7, 8; tre piroscafi delle linee del gruppo 5; quelli della linea 37 del gruppo 8; quelli delle linee del gruppo 9 e quelli della linea del gruppo 13, avranno la sede di armamento in Genova. Quelli delle linee del gruppo 4, due delle linee del gruppo 5, quelli delle linee del gruppo 6, quelli delle linee del gruppo 10 e quelli della linea 43 del gruppo 11 avranno la sede di armamento in Venezia. I piroscafi della linea 3 del gruppo 1, quelli della linea 42 del gruppo 11, quelli della linea del gruppo 12 e quelli delle linee del gruppo 17 avranno la sede di armamento in Napoli Quelli delle linee del gruppo 3 avranno la sede di armamento in Bari, quelli delle linee 5, 7, 8 del gruppo 2 e quelli delle linee del gruppo 14 in Livorno, quelli delle linee del gruppo 15 in Messina, e quelli delle linee del gruppo 18 in Ravenna.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
