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L'aggiudicazione delle linee sara' fatta a cittadini italiani o a Societa' italiane, costituite in Italia, per gruppi, secondo la ripartizione risultante dall'elenco allegato B, ed avra' luogo col mezzo di licitazioni pubbliche o private, che saranno tenute entro un mese dalla promulgazione della presente legge e che saranno regolate dalle seguenti norme:

  • a)per adire alle aste deve essere depositata, a titolo di cauzione, una somma, in titoli di Stato, o ad essi equiparati, non inferiore al decimo della sovvenzione annua complessiva attribuita a ciascun gruppo. Il deposito andra' perduto pel concorrente alle aste rimasto aggiudicatario, se questi, entro tre mesi, non sottoscriva il contratto definitivo;
  • b)le aste saranno tenute avanti il ministro delle poste e dei telegrafi, separatamente per ciascun gruppo, ad eccezione dei gruppi 1, 7 e 16, dei quali sara' fatta l'aggiudicazione, considerandoli come un solo gruppo;
  • c)ciascun gruppo di linee sara' aggiudicato a chi offrira' il maggior ribasso sulla sovvenzione totale assegnata al gruppo stesso ed a parita' di sovvenzione a chi presentera' migliori garanzie di materiale e di servizio;
  • d)e' ammesso il miglioramento del ventesimo sulla ultima offerta, da farsi entro quindici giorni;
  • e)nel caso di diserzione dell'asta il Governo e' autorizzato a cedere ciascun gruppo a trattative private, senza modificazioni alle condizioni prescritte nella presente legge, con preferenza a chi, a parita' di sovvenzione, offrira' migliori condizioni di materiale o di servizio;
  • f)trascorso un mese dalla diserzione dell'asta, qualora il Governo non possa concedere tutte le linee di cui all'elenco allegato B, le linee comprese nei gruppi 14, 15, 16 e 17 saranno affidate all'azienda ferroviaria di Stato, mentre gli altri gruppi non aggiudicati verranno attuati a misura che si abbiano concessionari, che ne assumano l'esercizio alle condizioni della presente legge.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art23 · fonte del testo