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[1]Entro un mese dalla data di promulgazione della presente legge sara' riordinato l'Ispettorato dei servizi marittimi, che rimarra', come ufficio speciale, all'immediata dipendenza del ministro delle poste e dei telegrafi.

[2]Il ruolo organico dell'Ispettorato sara' il seguente e sara' attuato gradatamente secondo le esigenze del servizio:

[3]-------------------------------------------------------------------

[4]GRADO ¦ Numero ¦ Stipendi ¦ Spesa

[5]-------------------------------------------------------------------

[6]Ispettore generale.. ¦ 1 ¦ 8,000 ¦ 8,000 Ispettore superiore.. ¦ 1 ¦ 6,000 ¦ 6,000 Ispettori....... ¦ 3 ¦ 5,000 ¦ 15,000 Ispettori....... ¦ 2 ¦ 4,000 ¦ 8,000 Ispettori....... ¦ 3 ¦ 3,000 ¦ 9,000 Viceispettori..... ¦ 3 ¦ 2,500 ¦ 7,500 Viceispettori..... ¦ 3 ¦ 2,000 ¦ 6,000

[7]Al personale indicato nella precedente tabella, ferme restando le disposizioni delle leggi generali, saranno dati gli aumenti quadriennali nei limiti e con le norme da stabilirsi nel regolamento.

[8]Saranno inoltre assegnati all'Ispettorato un ragioniere, un archivista, gli ufficiali d'ordine ed il personale di servizio strettamente necessari. Il regolamento determinera' il numero, gli stipendi e gli aumenti quadriennali di questo personale.

[9]Il ministro delle poste e dei telegrafi provvedera', col solo criterio del merito, della speciale competenza e dei servizi prestati, derogandosi, ove occorra, alle norme vigenti per le nomine e promozioni, alla scelta dell'ispettore superiore e di quattro ispettori nonche', previo concorso, degli altri funzionari del ruolo organico proposto.

[10]La nomina dell'ispettore generale sara' fatta su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio dei ministri.

[11]Tutti i funzionari, ad eccezione di due ispettori, di cui uno sara' nominato di concerto col ministro della marina, e l'altro di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio e di due ispettori ed un vice ispettore che saranno nominati, previo concorso fra estranei, dovranno appartenere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

[12]I posti lasciati liberi dai funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi che passeranno nel ruolo organico speciale dell'Ispettorato, saranno soppressi nell'organico del Ministero delle poste e dei telegrafi medesimo.

[13]La vigilanza sui servizi e' esercitata dal ministro delle poste e dei telegrafi per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e nei luoghi di approdo, per mezzo:

  • a)dei direttori, degli ispettori, dei capi degli uffici postali, per quanto ha tratto al trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e per quanto concerne la regolarita' del servizio;
  • b)dei funzionari dipendenti dal Ministero della marina, che saranno all'uopo designati dal ministro delle poste e dei telegrafi di concerto con quello della marina, pel controllo degli orari stabiliti, per la sorveglianza del materiale, del personale di bordo e della navigazione;
  • c)dei RR. consoli italiani residenti nei porti esteri.

[14]L'Ispettorato, ferme restando le attribuzioni degli altri Ministeri, provvedera' a vigilare e controllare i servizi marittimi sovvenzionati, dovra' seguire le variazioni del mercato dei noli e delle linee di navigazione, e studiare quanto attiene all'economia dei trasporti in relazione ai servizi precitati.

[15]Esso presentera' ogni anno al ministro delle poste una relazione amministrativa ed economica sull'andamento dei servizi marittimi, che sara' comunicata al Parlamento e nella quale si indicheranno anche le modificazioni ed i miglioramenti che l'esperienza consigliasse di apportare ai servizi stessi nell'interesse del commercio e delle comunicazioni postali di navigazione.

[16]Alle spese richieste pel funzionamento dell'Ispettorato si provvede coi fondi a questo scopo inscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 7 luglio 1910

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art26 · fonte del testo