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[1]Entro un mese dalla data di promulgazione della presente legge sara' riordinato l'Ispettorato dei servizi marittimi, che rimarra', come ufficio speciale, all'immediata dipendenza del ministro delle poste e dei telegrafi. 2

[2]Il ruolo organico dell'Ispettorato sara' il seguente e sara' attuato gradatamente secondo le esigenze del servizio:

[3]-------------------------------------------------------------------

[4]GRADO ¦ Numero ¦ Stipendi ¦ Spesa

[5]-------------------------------------------------------------------

[6]Ispettore generale.. ¦ 1 ¦ 8,000 ¦ 8,000 Ispettore superiore.. ¦ 1 ¦ 6,000 ¦ 6,000 Ispettori....... ¦ 3 ¦ 5,000 ¦ 15,000 Ispettori....... ¦ 2 ¦ 4,000 ¦ 8,000 Ispettori....... ¦ 3 ¦ 3,000 ¦ 9,000 Viceispettori..... ¦ 3 ¦ 2,500 ¦ 7,500 Viceispettori..... ¦ 3 ¦ 2,000 ¦ 6,000

[7]Al personale indicato nella precedente tabella, ferme restando le disposizioni delle leggi generali, saranno dati gli aumenti quadriennali nei limiti e con le norme da stabilirsi nel regolamento.

[8]Saranno inoltre assegnati all'Ispettorato un ragioniere, un archivista, gli ufficiali d'ordine ed il personale di servizio strettamente necessari. Il regolamento determinera' il numero, gli stipendi e gli aumenti quadriennali di questo personale.

[9]Il ministro delle poste e dei telegrafi provvedera', col solo criterio del merito, della speciale competenza e dei servizi prestati, derogandosi, ove occorra, alle norme vigenti per le nomine e promozioni, alla scelta dell'ispettore superiore e di quattro ispettori nonche', previo concorso, degli altri funzionari del ruolo organico proposto.

[10]La nomina dell'ispettore generale sara' fatta su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio dei ministri.

[11]Tutti i funzionari, ad eccezione di due ispettori, di cui uno sara' nominato di concerto col ministro della marina, e l'altro di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio e di due ispettori ed un vice ispettore che saranno nominati, previo concorso fra estranei, dovranno appartenere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

[12]I posti lasciati liberi dai funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi che passeranno nel ruolo organico speciale dell'Ispettorato, saranno soppressi nell'organico del Ministero delle poste e dei telegrafi medesimo.

[13]La vigilanza sui servizi e' esercitata dal ministro delle poste e dei telegrafi per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e nei luoghi di approdo, per mezzo:

  • a)dei direttori, degli ispettori, dei capi degli uffici postali, per quanto ha tratto al trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e per quanto concerne la regolarita' del servizio;
  • b)dei funzionari dipendenti dal Ministero della marina, che saranno all'uopo designati dal ministro delle poste e dei telegrafi di concerto con quello della marina, pel controllo degli orari stabiliti, per la sorveglianza del materiale, del personale di bordo e della navigazione;
  • c)dei RR. consoli italiani residenti nei porti esteri.

[14]L'Ispettorato, ferme restando le attribuzioni degli altri Ministeri, provvedera' a vigilare e controllare i servizi marittimi sovvenzionati, dovra' seguire le variazioni del mercato dei noli e delle linee di navigazione, e studiare quanto attiene all'economia dei trasporti in relazione ai servizi precitati.

[15]Esso presentera' ogni anno al ministro delle poste una relazione amministrativa ed economica sull'andamento dei servizi marittimi, che sara' comunicata al Parlamento e nella quale si indicheranno anche le modificazioni ed i miglioramenti che l'esperienza consigliasse di apportare ai servizi stessi nell'interesse del commercio e delle comunicazioni postali di navigazione.

[16]Alle spese richieste pel funzionamento dell'Ispettorato si provvede coi fondi a questo scopo inscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 9 giugno 1910, n. 318

2

Il Regio Decreto 9 giugno 1910, n. 318 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con la data del 1° luglio 1910 e' trasferito al Ministero della marina l'Ispettorato dei servizi marittimi presso il Ministero delle poste e dei telegrafi con le attribuzioni stabilite col R. decreto 3 maggio 1908, fatta eccezione di quelle riguardanti il trasporto postale sui laghi di Como, di Lugano, d'Iseo, di Garda, Maggiore e sulla Laguna di Venezia ed il trasporto sulle ferrovie delle valigie australiana ed indiana". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il personale appartenente al ruolo organico dello Ispettorato suddetto, di cui all' art. 26 della legge 5 aprile 1908, n. 111, passa, con la stessa data, alla dipendenza del Ministero della marina".

Testo in vigore dal 7 luglio 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 luglio 1910

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 7 luglio 1910.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 9 giugno 1910, n. 318

    Il Regio Decreto 9 giugno 1910, n. 318 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con la data del 1° luglio 1910 e' trasferito al Ministero della marina l'Ispettorato dei servizi marittimi presso il Ministero delle poste e dei telegrafi con le attribuzioni stabilite col R. decreto 3 maggio 1908, fatta eccezione di quelle riguardanti il trasporto postale sui laghi di Como, di Lugano, d'Iseo, di Garda, Maggiore e sulla Laguna di Venezia ed il trasporto sulle ferrovie delle valigie australiana ed indiana". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il personale appartenente al ruolo organico dello Ispettorato suddetto, di cui all' art. 26 della legge 5 aprile 1908, n. 111, passa, con la stessa data, alla dipendenza del Ministero della marina".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art26 · fonte del testo