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[1]I concessionari delle linee aggiudicate hanno obbligo di concordare, prima del 30 giugno 1910, con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prezzi globali pel servizio cumulativo ferroviario marittimo (merci e viaggiatori), da valere per le percorrenze dall'interno, agevolando in particolar modo le spedizioni di cui all'articolo 34.

[2]Ove entro il 30 giugno 1910 non sia intervenuto l'accordo di cui sopra, le relative tariffe saranno inappellabilmente stabilite dal Governo.

[3]Il concessionario della linea di cui al gruppo 13 (linea del Pacifico), oltre di cio', ha l'obbligo di stabilire servizi cumulativi, che permettano di trasportare le merci da e per i porti italiani dell'Adriatico con documento unico ed a nolo uguale a quello praticato per i porti del Tirreno.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art31 · fonte del testo