Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 8 luglio 1915 al 22 dicembre 2008. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I piroscafi addetti alle linee di navigazione suindicate appartenenti allo Stato non sono soggetti a pignoramento o sequestro, ne' a vendita giudiziale.
tolto: Le stesse disposizioni si applicano al materiale fisso e galleggiante ed agli arredi, attrezzi, provviste ed officine aventi la stessa destinazione.
tolto: I piroscafi noleggiati non potranno essere venduti o in qualunque modo alienati senza il consenso dello Stato, se non dopo spirato il termine del noleggio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art5 · fonte del testo