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[1]I piroscafi addetti alle linee di navigazione suindicate appartenenti allo Stato non sono soggetti a pignoramento o sequestro, ne' a vendita giudiziale.

[2]Le stesse disposizioni si applicano al materiale fisso e galleggiante ed agli arredi, attrezzi, provviste ed officine aventi la stessa destinazione.

[3]I piroscafi noleggiati non potranno essere venduti o in qualunque modo alienati senza il consenso dello Stato, se non dopo spirato il termine del noleggio. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 870

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Il Decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 870 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'estensione ai piroscafi di proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni dell'art. 5 della legge 5 aprile 1908, n. 111.

Testo in vigore dal 8 luglio 1915 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 luglio 1915

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1908 al 8 luglio 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 870

    Il Decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 870 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'estensione ai piroscafi di proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni dell'art. 5 della legge 5 aprile 1908, n. 111.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art5 · fonte del testo