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[1]I piroscafi addetti alle linee di navigazione suindicate appartenenti allo Stato non sono soggetti a pignoramento o sequestro, ne' a vendita giudiziale.
[2]Le stesse disposizioni si applicano al materiale fisso e galleggiante ed agli arredi, attrezzi, provviste ed officine aventi la stessa destinazione.
[3]I piroscafi noleggiati non potranno essere venduti o in qualunque modo alienati senza il consenso dello Stato, se non dopo spirato il termine del noleggio. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 870
5Il Decreto Luogotenenziale 6 giugno 1915, n. 870 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'estensione ai piroscafi di proprieta' dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni dell'art. 5 della legge 5 aprile 1908, n. 111.
Testo in vigore dal 8 luglio 1915 al 22 dicembre 2008
