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[1]La costruzione dei piroscafi suindicati sara' affidata all'industria nazionale per modo che essa sia, per quanto possibile, equamente ripartita fra gli stabilimenti delle diverse parti del Regno.

[2]Per raggiungere questo intento l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potra', previa deliberazione del Consiglio dei ministri, prescindere dalle gare di appalto e dai risultati di esse per la costruzione od acquisti e procedere invece a trattativa privata.

[3]Quando non sia possibile ottenere dall'industria nazionale prezzi non superiori al 5 per cento di quelli conseguibili all'estero, o la costruzione di ciascun piroscafo entro 18 mesi, al massimo, dall'ordinazione, si potra', con l'osservanza delle norme prescritte nel precedente capoverso, commettere la costruzione dei piroscafi ai canteri stranieri.

[4]Uno dei piroscafi adibiti a ciascuna delle due linee principali A e C potra' essere di costruzione straniera.

[5]I piroscafi da assegnarsi alle linee di navigazione di Stato dovranno corrispondere a tutte le caratteristiche richieste alle lettere A, B, C, D, dell'allegato B.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art6 · fonte del testo