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[1]Appena promulgata la presente legge il Ministero della marina consentira' il passaggio all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a richiesta della medesima, di uno o due ufficiali del genio navale, che ne facciano domanda.
[2]I detti ufficiali, fino all'attuazione del regolamento speciale, di cui al precedente articolo, devono essere considerati fuori ruolo, ed hanno provvisoriamente le qualifiche, le indennita' e le competenze accessorie stabilite dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
