Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Appena promulgata la presente legge il Ministero della marina consentira' il passaggio all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a richiesta della medesima, di uno o due ufficiali del genio navale, che ne facciano domanda.

[2]I detti ufficiali, fino all'attuazione del regolamento speciale, di cui al precedente articolo, devono essere considerati fuori ruolo, ed hanno provvisoriamente le qualifiche, le indennita' e le competenze accessorie stabilite dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~art9 · fonte del testo