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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha la diretta gestione di tutti gli affari che comunque si riferiscono all'esercizio delle linee ferroviarie e di navigazione ad essa affidate.

[2]Con decreti Reali, udita una Commissione consultiva, nella quale saranno compresi anche rappresentanti del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e del lavoro, sara' provveduto, entro il giugno 1912, a riformare l'ordinamento delle ferrovie dello Stato a scopo di semplificazione e di decentramento, con facolta' di modificare le disposizioni delle leggi vigenti, escluse quelle relative ai bilanci ed alla Commissione parlamentare di vigilanza.

Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art1 · fonte del testo