Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 319
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1923 al 16 dicembre 2009. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli agenti chiamati sotto le armi per adempiere gli obblighi di leva o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa senza stipendio o paga.
tolto: Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria richiamati sotto le armi e quelli di seconda categoria chiamati per servizio temporaneo conservano lo stipendio o la paga per i primi due mesi di assenza, oltre i quali sono considerati in aspettativa senza stipendio o paga.
tolto: Gli agenti in aspettativa ai termini del presente articolo, conservano i loro diritti agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti normali di stipendio o paga.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art7 · fonte del testo