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[1]Per il personale Amministrativo e Navigante passato dalla Navigazione generale italiana all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed inscritto al fondo pensioni, la ritenuta straordinaria per tassa d'entratura e' computata sul solo decimo dello stipendio, qualunque sia l'eta' all'atto della inscrizione.

[2]Il servizio prestato sotto la Navigazione generale italiana e' valevole agli effetti del riscatto di cui all'articolo 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418.

[3]Il regolamento speciale per il personale navigante, di cui all'art. 8 della legge 5 aprile 1908, n. 111, sara' applicabile anche al personale addetto al servizio di navigazione sullo stretto di Messina.

Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art11 · fonte del testo