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[1]E' istituita una rappresentanza del personale appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato col mandato di presentare ed esaminare col direttore generale tutti gli argomenti relativi agli interessi materiali e professionali, collettivi degli agenti.

[2]A tale effetto il personale stabile ed in prova, eccetto quello dei primi due gradi, e' diviso in categorie, ognuna delle quali ha un rappresentante ed un supplente, da eleggersi fra il personale in attivita' di servizio della categoria stessa.

[3]La nomina dei rappresentanti ha luogo mediante elezione in doppio grado con voto plurimo a seconda dell'anzianita'.

[4]I rappresentanti si riuniscono in conferenza plenaria col direttore generale due volte all'anno.

[5]Indipendentemente dalle conferenze plenarie, i rappresentanti di una o piu' categorie possono essere convocati dal direttore generale per l'esame di argomenti d'indole particolare alle categorie stesse.

[6]Un regolamento speciale, da approvarsi con decreto Ministeriale, su proposta dell'Amministrazione, determina le categorie in cui e' diviso il personale e stabilisce le norme per le elezioni nonche' per l'esercizio delle funzioni dei rappresentanti e per i loro rapporti con gli agenti rappresentati.

Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 22 gennaio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art12 · fonte del testo