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Nel periodo dalla data della pubblicazione della presente legge fino a tutto agosto 1913 il tesoro fornira' all'Amministrazione ferroviaria, in aumento alla somma fissata dall'art. 22 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato colla legge 25 giugno 1909, n. 372, la somma di 28 milioni per formare una scorta di 4000 carri e relativi parchi o mezzi di riparazione, per fronteggiare le esigenze del traffico nell'autunno, senza disturbare il traffico ordinario, al quale provvede la dotazione normale.
Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
