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[1]Al personale ferroviario di Stato, stabile ed in prova, ed alle guardabarriere sono concessi soprassoldi nella misura seguente:

  • a)alle guardabarriere, soprassoldo giornaliero di L. 0.25;
  • b)agli agenti con stipendio o paga uguale od inferiore a L. 1650 o L. 4.50, soprassoldo di L. 165 annue o L. 0.45 giornaliere. E' concesso inoltre un complemento compenetrabile nei successivi aumenti, per raggiungere, unitamente alla paga, al soprassoldo e al pro-alloggio, un minimo di L. 2.50 al giorno. L'alloggio in natura e' valutato sulla base del pro-alloggio;
  • c)agli agenti con stipendi o paga superiore a L. 1650 od a L. 4.30 fino al grado di capo divisione incluso, soprassoldo pari al 10 per cento dello stipendio o paga con un massimo di L. 400. Per gli allievi ispettori e' aggiunto un complemento, compenetrabile nei successivi aumenti, per raggiungere, unitamente allo stipendio ed al soprassoldo, un minimo di L. 3000.

[2]Il soprassoldo si corrisponde in quanto e' dato agli agenti lo stipendio o la paga, e, nei casi di riduzione dello stipendio o della paga a norma di regolamento, e' ridotto in eguale misura.

[3]Il soprassoldo e' valevole per la liquidazione della, pensione ed e' soggetto alla ritenuta ordinaria per il fon le pensioni. L'imposta di ricchezza mobile e' a carico degli agenti in quanto sia dovuta sul loro stipendio o paga.

[4]Le disposizioni del presente articolo hanno vigore 1911.

Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 23 settembre 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;310~art2 · fonte del testo