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[1]Indipendentemente dai premi localizzati per risparmio su consumo di materie e da quelli localizzati per il miglior rendimento di determinati servizi, che i regolamenti vigenti consentono, saranno accordate al personale dell'Amministrazione ferroviaria di Stato, escluso quello dirigente di cui al successivo articolo, speciali gratificazioni in dipendenza delle economie che sulle spese di personale saranno conseguite.
[2]Il personale sara' diviso in categorie; le economie conseguite da una di esse non potranno essere devolute agli agenti di altre.
[3]Un apposito regolamento, approvato con decreto ministeriale, su proposta dell'Amministrazione, stabilira' le categorie e le norme per la valutazione delle economie e per la ripartizione delle gratificazioni in modo che ne abbiano a fruire gli agenti appartenenti alle unita' locali, che maggiormente hanno contribuito a conseguire le economie senza turbare la regolarita' del servizio.
Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 23 settembre 1917
