Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 319
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[1]L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato corrisponde agli agenti un compenso pari all'importo dello stipendio o paga per le giornate di congedo ordinario che, per eccezionali esigenze di servizio, non sia stato fruito nel termine regolamentare.
[2]Gli agenti chiamati sotto le armi per adempiere gli obblighi di leva o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa senza stipendio o paga.
[3]Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria richiamati sotto le armi e quelli di seconda categoria chiamati per servizio temporaneo conservano lo stipendio o la paga per i primi due mesi di assenza, oltre i quali sono considerati in aspettativa senza stipendio o paga.
[4]Gli agenti in aspettativa ai termini del presente articolo, conservano i loro diritti agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti normali di stipendio o paga.
Testo in vigore dal 17 aprile 1911 al 13 marzo 1923
