Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 319
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Gli agenti chiamati sotto le armi per adempiere gli obblighi di leva o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa senza stipendio o paga.
[2]Gli agenti ascritti al contingente militare di prima categoria richiamati sotto le armi e quelli di seconda categoria chiamati per servizio temporaneo conservano lo stipendio o la paga per i primi due mesi di assenza, oltre i quali sono considerati in aspettativa senza stipendio o paga.
[3]Gli agenti in aspettativa ai termini del presente articolo, conservano i loro diritti agli effetti dell'anzianita' e degli aumenti normali di stipendio o paga.
Testo in vigore dal 13 marzo 1923 al 16 dicembre 2009
