Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D' ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico

[6]Insino a quando non sieno rispettivamente tradotti in legge, il Governo e' autorizzato ad esercitare i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge con le note di variazione e con le modificazioni comunicate alle Presidenza della Camera dei deputati.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1920.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Giolitti - Meda.

[11]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1920-12-29;1820~art1 · fonte del testo