Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1920
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1920 al 16 dicembre 2009. 147 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Governo del Re e' autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1920, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati.
tolto: Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 30 giugno 1920.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Giolitti - Meda.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Fera.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1920-06-30;906~art1 · fonte del testo