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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1918, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 1918-919, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni gia' comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed e' autorizzato altresi' a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 23 giugno 1918.
[12]TOMASO DI SAVOIA.
[13]Nitti.
[14]Visto, il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 24 giugno 1918 al 5 gennaio 1919
