Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1918, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio 1918-919, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni gia' comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed e' autorizzato altresi' a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.1

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 23 giugno 1918.

[12]TOMASO DI SAVOIA.

[13]Nitti.

[14]Visto, il guardasigilli: Sacchi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 dicembre 1918, n. 1908

1

La L. 19 dicembre 1918, n. 1908 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1918-919, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge".

Testo in vigore dal 5 gennaio 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1918 al 5 gennaio 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 dicembre 1918, n. 1908

    La L. 19 dicembre 1918, n. 1908 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine indicato dalla legge 23 giugno 1918, n. 830, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1918-919, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1918-06-23;830~art1 · fonte del testo