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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1917, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1917-918, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni gia' proposte con note di variazioni o comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed e' autorizzato altresi' a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.
[10]I provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, per la durata della guerra o senza indicazione di termine, con i decreti Luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5; 18 gennaio 1917, n. 149; 22 febbraio 1917, n. 247; 22 marzo 1917, n. 463 e 15 aprile 1917, n. 734, avranno effetto, in ogni caso, per l'intero anno finanziario 1917-918.
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data ad Aglie', addi' 19 luglio 1917.
[13]TOMASO DI SAVOIA.
[14]Boselli - Carcano.
[15]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1917 al 13 novembre 1917
