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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'

[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[4]RE D'ITALIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;

[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[8]Articolo unico.

[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1917, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1917-918, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni gia' proposte con note di variazioni o comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed e' autorizzato altresi' a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.

[10]I provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, per la durata della guerra o senza indicazione di termine, con i decreti Luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5; 18 gennaio 1917, n. 149; 22 febbraio 1917, n. 247; 22 marzo 1917, n. 463 e 15 aprile 1917, n. 734, avranno effetto, in ogni caso, per l'intero anno finanziario 1917-918.

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data ad Aglie', addi' 19 luglio 1917.

[13]TOMASO DI SAVOIA.

[14]Boselli - Carcano.

[15]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.

Testo in vigore dal 23 luglio 1917 al 13 novembre 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1917-07-19;1125~art1 · fonte del testo