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[1]TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
[2]Luogotenente Generale di Sua Maesta'
[3]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[4]RE D'ITALIA
[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[6]In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
[7]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[8]Articolo unico.
[9]Il Governo del Re e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sieno approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1917, i bilanci per le amministrazioni dello Stato dell'esercizio 1917-918, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le susseguite modificazioni gia' proposte con note di variazioni o comunicate alla presidenza della Camera dei deputati; ed e' autorizzato altresi' a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza di bilancio.
[10]I provvedimenti tributari emanati, in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, per la durata della guerra o senza indicazione di termine, con i decreti Luogotenenziali 4 gennaio 1917, n. 5; 18 gennaio 1917, n. 149; 22 febbraio 1917, n. 247; 22 marzo 1917, n. 463 e 15 aprile 1917, n. 734, avranno effetto, in ogni caso, per l'intero anno finanziario 1917-918.
[11]1
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[13]Data ad Aglie', addi' 19 luglio 1917.
[14]TOMASO DI SAVOIA.
[15]Boselli - Carcano.
[16]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 ottobre 1917, n. 1751
1La L. 28 ottobre 1917, n. 1751 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Il termine indicato dalla legge 19 luglio 1917, numero 1125, riguardante l' esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1917-918, e' prorogato sino a che gli stati medesimi non siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1917. Avranno effetto a tutto l'esercizio finanziario 1918-919 i provvedimenti tributari di cui, alle leggi 24 dicembre 1916, n. 1738, e 19 luglio 1917, n. 1125, nonche' quelli emanati in base alla legge 22 maggio 1915, n. 671, con i decreti Luogotenenziali 13 maggio 1917, n. 736; 23 agosto 1917, n. 1302; 2 settembre 1917, n.1460, e 9 settembre 1917, n. 1546".
Testo in vigore dal 13 novembre 1917 al 16 dicembre 2009
