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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Governo del Re e' autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 dicembre 1920, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1920-921, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, con le note di variazioni e le modificazioni comunicate alla Presidenza della Camera dei deputati.

[7]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 30 giugno 1920.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Giolitti - Meda.

[11]Visto, Il guardasigilli: Fera.

Testo in vigore dal 30 giugno 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-06-30;906~art1 · fonte del testo