[1]Per i lavori necessari a difendere gli abitati di Comuni aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti o delle relative borgate, contro le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo Stato, in parziale deroga dell'art. 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, potra' accordare ai Comuni, indipendentemente dal concorso della provincia, sussidi nella misura da un terzo a due terzi della spesa secondo norme da stabilirsi nel regolamento previsto dal precedente articolo 3.

[2]Il sussidio, entro i limiti predetti, sara' fissato con speciale riguardo ed in proporzione corrispondente alle seguenti circostanze: il numero degli abitanti del Comune, l'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati, l'importanza e la spesa delle opere da eseguirsi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1904, n. 674

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1904

La L. 29 dicembre 1904, n. 674 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, concernenti i sussidi dello Stato per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, sono applicabili anche alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, a decorrere dal 1° gennaio 1904".

Testo vigente dal 14 gennaio 1905

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1905

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1904 al 14 gennaio 1905.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 1904, n. 674

    La L. 29 dicembre 1904, n. 674 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, concernenti i sussidi dello Stato per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti, sono applicabili anche alle opere stradali e idrauliche provinciali, comunali e consorziali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene, a decorrere dal 1° gennaio 1904".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1904-06-30;293~art4 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari