Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1904 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per l'impianto e l'esercizio di linee di automobili in servizio pubblico fra localita' non congiunte da ferrovie e da tramvie, lo Stato potra' accordare alle provincie, ai Comuni ed ai privati concessionari sussidi nella misura e secondo norme da stabilirsi con speciale regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 5 luglio 1904 al 16 dicembre 2010
