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[1]E' autorizzata la spesa di L. 7,900,000, in aumento alle assegnazioni precedentemente approvate, per contributi dello Stato, alle opere stradali provinciali dipendenti dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, e indicate nella tabella D annessa alla presente legge, che si eseguono a cura delle provincie, fermo rimanendo l'obbligo delle Amministrazioni provinciali di iscrivere altrettanta somma nei loro bilanci.

[2]Al pagamento della suddetta somma di L. 7,900,000, quale concorso dello Stato in ragione del 50 per cento della spesa, sara' provveduto col fondo di L. 12,250,000 stabilito nella tabella annessa alla legge 3 luglio 1902, n. 297.

Testo in vigore dal 5 luglio 1904 al 11 maggio 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-06-30;293~art7 · fonte del testo

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