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[1]E' autorizzata la spesa di L. 7,900,000, in aumento alle assegnazioni precedentemente approvate, per contributi dello Stato, alle opere stradali provinciali dipendenti dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco III, e indicate nella tabella D annessa alla presente legge, che si eseguono a cura delle provincie, fermo rimanendo l'obbligo delle Amministrazioni provinciali di iscrivere altrettanta somma nei loro bilanci. 6
[2]Al pagamento della suddetta somma di L. 7,900,000, quale concorso dello Stato in ragione del 50 per cento della spesa, sara' provveduto col fondo di L. 12,250,000 stabilito nella tabella annessa alla legge 3 luglio 1902, n. 297.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 aprile 1912, n. 297
6La L. 4 aprile 1912, n. 297 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "La spesa autorizzata dalle leggi 23 luglio 1881, numero 333, 12 luglio 1894, n. 317, 30 giugno 1896, numero 266, 25 febbraio 1900, n. 56, 30 giugno 1904, numero 293 e 30 giugno 1909, n. 407, per la costruzione delle strade provinciali sovvenute che si eseguono a cura delle provincie e' aumentata di lire 15.000.000 per impreviste e maggiori spese in confronto alle somme assegnate dalle varie leggi per le singole opere. Le somme occorrenti saranno prelevate a misura del bisogno con decreti ministeriali".
Testo in vigore dal 11 maggio 1912 al 16 dicembre 2010
