Art. 10 (Allegato A.)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 49 parole tolte, 24 parole aggiunte.
tolto: I lavori dovranno essere eseguiti con tutte le opere e provviste accessorie e determinate nel primitivo progetto marzo-aprile 1906, vistato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza 20 agosto 1906, n. 752, e tenuto conto delle clausole contenute nella convenzione del 5 dicembre 1903 in quanto non modificate.aggiunto: Allegato A.-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~allegato-a-art10 · fonte del testo