Art. 10 (Allegato A.)
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I lavori dovranno essere eseguiti con tutte le opere e provviste accessorie e determinate nel primitivo progetto marzo-aprile 1906, vistato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza 20 agosto 1906, n. 752, e tenuto conto delle clausole contenute nella convenzione del 5 dicembre 1903 in quanto non modificate.
Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
