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[1]Ferme restando le clausole degli articoli 9, 12, 13, 14 e 15 della convenzione 5 dicembre 1903 circa il pagamento delle annualita', di rimborso della somma di L. 1,100,000, la maggiore spesa di L. 500,000 derivante per L. 80,000 della legge 28 giugno 1903, n. 310, e per L. 420,000 per compenso dei maggiori lavori, sara' corrisposta al Municipio;

[2]per L. 330,000 entro due mesi dalla promulgazione della legge di approvazione della presente convenzione;

[3]per L. 120,000 nel luglio 1910;

[4]per L. 50,000 nel luglio 1911, quando consti del compimento di tutti i lavori.

[5]Nessun maggior compenso di alcun genere sara' dovuto al Municipio, all'infuori di quello gia' approvato con la legge del 6 marzo 1904 e degli altri previsti nel presente articolo.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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