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[1]La sorveglianza sulla esecuzione dei lavori per conto e nell'interesse del Ministero delle poste e dei telegrafi e' affidata all'Ufficio del genio civile, alle cui prescrizioni, entro i limiti delle condizioni contrattuali, l'Ufficio tecnico comunale, al quale e' affidata la direzione dei lavori, dovra' completamente uniformarsi.

[2]Perche' l'Ufficio del genio civile possa esercitare la sorveglianza affidatagli e perche' possa vistare gli atti di avanzamento per i pagamenti da parte della Cassa di risparmio e depositi di Firenze, come e' prescritto dall'art. 8, e perche' possa verificare se vi sia capienza per le varianti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, l'Ufficio tecnico comunale dovra' rimettergli copia dei capitolati speciali di appalto delle singole opere appaltate; copia dei disegni esecutivi, i calcoli di stabilita' e le convenzioni per le opere e forniture in economia; i libretti delle misure ed i registri di contabilita', i quali libretti e registri saranno restituiti col visto di presa visione.

[3]Nella esecuzione dei lavori dovranno strettamente osservarsi le prescrizioni del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato.

[4]Come per qualsiasi altro lavoro che viene eseguito dai Comuni, i Capitolati speciali dei lavori appaltati dovranno essere sottoposti all'esame dell'Ufficio del genio civile agli effetti della vigente legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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