Art. 10 (Allegato C.)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 24 parole aggiunte.
tolto: Qualora, per eventuali divergenze fra il Comune e lo Stato, quest'ultimo ritardasse o sospendesse del tutto, o in parte, il pagamento delle annualita' da versarsi alla Cassa di risparmio e depositi secondo il termine pattuito, il comune di Firenze si obbliga di corrispondere puntualmente del proprio alla Cassa predetta le annualita' intere o la differenza, alle convenute scadenze, fino alla totale concorrenza delle somme dalla Cassa stessa somministrate, comprensive degli interessi, e quindi fino al loro ammontare invariabile stabilito dall'art. 7; e tutto cio' senza obbligo di contestazione o di costituzione in mora.aggiunto: Allegato C.-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~allegato-c-art10 · fonte del testo