Art. 12 (Allegato C.)
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Ultimato l'edificio, e dopo che ne sara' stato eseguito il collaudo da funzionari tecnici governativi, che non abbiano avuta alcuna ingerenza nella direzione dei lavori, l'edificio stesso passera' in piena e libera proprieta' dello Stato, che ne prendera' regolare possesso a mezzo di funzionari delegati dall'Amministrazione demaniale.
Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
