Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 157 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'alta sorveglianza dei lavori e' devoluta all'ufficio del genio civile, per conto ed a spese del Governo.
tolto: Il Comune dovra' provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilita' con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del genio civile.
tolto: Il Governo si manterra' estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del genio civile.
tolto: Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F); dal regolamento per la direzione, contabilita' e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in data 28 maggio 1885.aggiunto: Allegato E.-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~art12 · fonte del testo