Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 238 parole tolte, 24 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il pagamento della somma di L. 2,100,000, da considerarsi costituita dalla somma di L. 900,000- importo del primitivo progetto - da quella di L. 450,000 per maggiore spesa inerente all'ampliamento dei locali per i servizi postali e telegrafici, e da quella, infine, di L. 750,000 preventivata per la parte di edificio destinato ai telefoni, sara' effettuato da parte dello Stato alla Cassa di risparmio e depositi di Firenze, per conto del Comune, in tante annualita', comprendenti, oltreche' una rata di capitale, anche l'interesse composto del 2.75 % all'anno, netto da ogni e qualsiasi imposta o tassa presente e futura.
tolto: Le annualita' relative alla spesa per la parte di edificio destinata alle poste e telegrafi saranno cosi' distribuite:
tolto: Dal 1906 al 1925, venti annualita' diL. 59,105 gia' pattuite con la precedente convenzione e corrispondenti al capitale di L. 900,000.
tolto: Dal 1910 al 1925, sedici annualita' di L. 35,143.69, corrispondenti al capitale di L. 450,000.
tolto: Cosicche' l'annualita' complessiva da pagarsi dallo Stato per la parte di edificio destinata ai servizi postali e telegrafici, durante il periodo 1910-925, ammontera' a L. 94,248.69, somma delle annualita' sopraddette.
tolto: Le annualita' relative alla spesa di L. 750,000 per la parte destinata ai servizi telefonici, saranno cosi' distribuite:
tolto: Dal 1909 al 1916, otto annualita' di L. 105,718.
tolto: Il pagamento delle suddette annualita' verra' fatto entro il luglio di ciascun anno.aggiunto: Allegato C.-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~allegato-c-art7 · fonte del testo