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[1]L'alta sorveglianza dei lavori e' devoluta all'ufficio del genio civile, per conto ed a spese del Governo.

[2]Il Comune dovra' provvedere, dal canto suo ed a sue spese, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi e per i rapporti e la tenuta della contabilita' con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del genio civile.

[3]Il Governo si manterra' estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il Comune e le imprese assuntrici dei lavori, quand'anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del genio civile.

[4]Le eventuali divergenze fra il Comune ed il Governo saranno risolute con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato F); dal regolamento per la direzione, contabilita' e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350; e dal capitolato generale a stampa approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici, in data 28 maggio 1885.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~art12 · fonte del testo