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Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovra' regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia. Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi per essere depositati nell'archivio di Stato. Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'Ufficio del genio civile, dovranno essere approntate per cura ed a spese del Comune.
Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
