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E' espressamente convenuto che, all'infuori degli interessi gravanti sulle cinque annualita' di cui all'art. 3, nessun altro onere dovra' far carico allo Stato per interassi sulle somme che saranno anticipate del Comune, sia per le espropriazioni, sia per la esecuzione dei lavori progettati.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~art6 · fonte del testo