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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

[5]Articolo unico.

[6]Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie nelle quali siasi incorso sino al giorno 17 settembre 1904, e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi:

  • a)sulle tasse di registro e successione;
  • b)sulle tasse di bollo ed in surrogazione del bollo e registro;
  • c)sulle tasse di manomorta;
  • d)sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

[7]Non avra' luogo il condono se, entro sei mesi dalla detta pubblicazione, non siano state pagate integralmente le tasse dovute, e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le prescritte formalita'.

[8]Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, circa il pagamento rateale delle tasse di successione nella parte riguardante valori immobiliari; pero' il condono non avra' luogo qualora, pel mancato pagamento delle tasse dilazionate alle pattuite scadenze, si verifichi la decadenza comminata dall'art. 11 della detta legge.

[9]Saranno restituite le sopratasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse sino al giorno 17 settembre 1904, che fossero state pagate dopo tale giorno, purche' la domanda di restituzione sia prodotta entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 26 marzo 1905.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]A. Maiorana. L. Luzzatti.

[14]Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.

Testo in vigore dal 29 marzo 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1905-03-26;88~art1 · fonte del testo

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