Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009. 259 parole tolte, 20 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
tolto: RE D'ITALIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi sino al giorno 11 novembre 1900, e non pagate prima, della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi
tolto: a) sulle tasse di registro e successione;
tolto: b) sulle tasse di bollo e in surrogazione del bollo e registro;
tolto: c) sulle tasse di manomorta;
tolto: d) sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.
tolto: Non avra' luogo il condono se, entro tre mesi dalla detta pubblicazione, non siano pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le prescritte formalita'.
tolto: Sono anche condonate le sopratasse e le pene pecuniarie pagate anteriormente 1'11 novembre 1900 da Opere pie per ritardata denuncia di successione, per cui penda tuttora ricorso per la relativa restituzione davanti ai tribunali.
tolto: Saranno restituite le sopratasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse fino al giorno 11 novembre 1900, che fossero state pagate dopo tale giorno, purche' la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 27 dicembre 1900.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Chimirri.
tolto: Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1900-12-27;478~art1 · fonte del testo