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[1]All'art. 3 di detto decreto e' sostituito il seguente:
[2]I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo di aree e di fabbricati compresi nel perimetro della zona monumentale, i quali intendano costruire nuovi edificii o modificare gli esistenti o in qualunque modo esigere innovazioni in dette aree e fabbricati, devono farne domanda al Ministero dell'istruzione pubblica.
[3]L'autorizzazione puo' essere concessa, sentito il Consiglio superiore per le antichita' e belle arti, con decreto Ministeriale, nel quale devono essere indicate le limitazioni e le modalita' delle costruzioni e dei lavori.
[4]Il decreto e' trascritto presso l'ufficio delle ipoteche e le limitazioni e modalita' imposte sono obbligatorie non solo per il richiedente, ma anche per il proprietario ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, e qualsiasi successivo possessore o detentore di dette aree e fabbricati.
[5]In caso di trasgressione, il Ministero della istruzione pubblica, con ordinanza motivata, puo' ordinare la demolizione delle opere abusivamente eseguite e la riduzione delle aree e fabbricati nello stato imposto nel decreto di autorizzazione.
[6]Trascorsi quindici giorni dalla notifica della ordinanza in via amministrativa, la demolizione delle opere abusivamente fatte e la riduzione delle aree e fabbricati nello stato imposto dal decreto di autorizzazione e' eseguito in ufficio, a carico del proprietario del fondo, salvo il diritto di rimborso da patte di esso contro il responsabile della trasgressione.
[7]La nota delle spese relative e' resa esecutoria con ordinanza del Ministero dell'istruzione e rimessa all'esattore competente che ne fa la riscossione nelle forme e con i privilegi delle imposte prediali.
[8]Se per l'esecuzione del piano della zona monumentale occorra espropriare gli immobili modificati in seguito a regolare autorizzazione, nella indennita' di espropriazione e' tenuto conto del maggior valore da essi acquistato in seguito ai lavori eseguiti, salvo, in ogni caso il disposto dell'art. 43 della legge 25 giugno l865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilita'.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a San Rossore, addi' 12 ottobre 1920.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Croce.
[13]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1921 al 16 dicembre 2009
