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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge:
- a)il decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503, che autorizza una maggiore spesa di L. 306.000 per l'esecuzione dei lavori di costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana;
- b)il decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, col quale si autorizza la maggiore spesa di lire 175.000 per l'esecuzione dei lavori complementari sulla ferrovia Montebelluna-Susegana;
- c)il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 342, col quale si autorizza la maggioro spesa di L. 2.321.000 per la completa costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana.
[7]La indicazione del R. decreto 1° novembre 1914, numero 1241, apposta nel decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 225, di cui alla lettera b), e' rettificata in R. decreto 1° novembre 1914, n. 1244, e quella della legge 23 dicembre 1908, n. 638, citata nel decreto Luogotenenziale anzidetto, nel decreto 12 settembre 1915, n. 1503, di cui alla lettera a), e' rettificata in legge 23 dicembre 1906, n. 638.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 luglio 1922.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]FACTA - RICCIO - PEANO.
[12]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 17 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
