Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1922
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1922 al 16 dicembre 2009. 138 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per effetto del riscatto della detta linea, a decorrere dal sedicesimo giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale del Regno, saranno abrogate le tariffe e condizioni dei trasporti, contenute nell'allegato I del capitolato annesso alla primitiva convenzione approvata con la legge 5 aprile 1908, numero 137, e da tale data saranno applicate, per i trasporti dei viaggiatori e delle merci, le tariffe e condizioni dei trasporti in vigore sulla rete di Stato, con la distanza tassabile di chilometri 17 e col cumulo delle distanze.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 6 luglio 1922.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: RICCIO - PEANO.
tolto: Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1922-07-06;927~art2 · fonte del testo