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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sono convertiti in legge i seguenti decreti Luogotenenziali:

[7]1° decreto-legge Luogotenenziale n. 1086 in data 21 giugno 1919, concernente le spese di mantenimento degli Istituti nautici e l'ordinamento del relativo personale insegnante;

[8]2° decreto-legge Luogotenenziale n. 1087, in data 21 giugno 1919, che stabilisce norme per l'ammissione negli Istituti nautici;

[9]3° decreto-legge Luogotenenziale n. 1088 in data 21 giugno 1919, che detta norme circa le tasse scolastiche, le borse di studio e sussidi ad alunni di condizione disagiata nei Regi Istituti nautici.

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 11 giugno 1922.

[12]VITTORIO EMANUELE.

[13]DE VITO - PEANO - BERTONE.

[14]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo in vigore dal 11 luglio 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-06-11;886~art1 · fonte del testo