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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge i seguenti decreti Luogotenenziali:
[7]1° decreto-legge Luogotenenziale n. 1086 in data 21 giugno 1919, concernente le spese di mantenimento degli Istituti nautici e l'ordinamento del relativo personale insegnante;
[8]2° decreto-legge Luogotenenziale n. 1087, in data 21 giugno 1919, che stabilisce norme per l'ammissione negli Istituti nautici;
[9]3° decreto-legge Luogotenenziale n. 1088 in data 21 giugno 1919, che detta norme circa le tasse scolastiche, le borse di studio e sussidi ad alunni di condizione disagiata nei Regi Istituti nautici.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 11 giugno 1922.
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]DE VITO - PEANO - BERTONE.
[14]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 11 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
