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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sono convertiti in legge i Regi decreti 2 novembre 1919, n. 2142, 1° febbraio 1920, n. 116 e 13 marzo 1921, n. 323, concernenti gli stipendi e l'indennita' professionale agli ufficiali della Regia marina.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 29 giugno 1922.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]DE VITO - PEANO.

[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Testo in vigore dal 26 luglio 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-06-29;997~art1 · fonte del testo