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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' delle Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono convertiti in legge i seguenti decreti:
- a)decreto Luogotenenziale 29 giugno 1916, n.837, col quale, a modifica dell'art. 41 della leggo 9 luglio 1908, n. 445, venne esteso ai Comuni della Calabria il termine del 30 luglio 1918, stabilito poi Comuni della Basilicata con l'art. 19 di detta legge, per agevolazioni riguardanti opere di provvista di acqua potabile;
- b)decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, numero 782, col quale venne prorogata al 30 giugno 1919, tanto poi Comuni della Basilicata quanto per quelli della Calabria, il detto termine del 30 luglio 1918;
- c)decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1235, col quale lo stesso termine venne prorogato al 30 giugno 1920.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 11 giugno 1922.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]FACTA - PEANO.
[11]Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
Testo in vigore dal 12 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
