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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sono convertiti in legge i RR. decreti 10 agosto 1919, nn. 1468 e 1475 e il R. decreto 20 febbraio 1921, n 222, relativi alla riammissione ed al trasferimento in servizio attivo permanente di ufficiali superiori della riserva navale e di ufficiali inferiori di vascello di complemento e della riserva navale.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 9 aprile 1922.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]De Vito - Peano.

[11]Visto, il guardasigilli: Luigi Rossi.

Testo in vigore dal 24 aprile 1922 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1922-04-09;480~art1 · fonte del testo