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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sono convertiti in legge i decreti Reali:

  • a)23 novembre 1921, n. 1741, che proroga i termini degli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato e dell'art. 6 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1411;
  • b)1° febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 novembre 1921, n. 1741 predetto.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 9 luglio 1922.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]FACTA - PEANO.

[11]Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Testo in vigore dal 14 agosto 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1922-07-09;1129~art1 · fonte del testo